Separazione e divorzio


ART. 12 L.162/2014 - Accordo di separazione  o di divorzio consensuale davanti all'ufficiale di stato civile


L'articolo 12 della legge 162/2014 introduce il nuovo istituto dell'accordo di separazione  o di  scioglimento  o di  cessazione  degli effetti civili  del matrimonio  davanti all'ufficiale di stato civile a partire dall' 11 dicembre 2014.

In particolare i coniugi possono chiedere  congiuntamente all'ufficiale di stato civile  di registrare  un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano  di volersi separare o  di voler sciogliere o fare cessare  gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto  ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- siano residenti a  Trevi, entrambi o almeno uno dei due;

- oppure abbiano contratto  il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Trevi;

- oppure, se sposati all'estero, abbiano  trascritto a Trevi l'atto di matrimonio;

- non abbiano figli  minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti. (La circolare  n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi).

- non vi sia alcun patto di trasferimento patrimoniale.

 Nota bene:

Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno aveva precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile potesse contenere “patti di trasferimento patrimoniale“ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Tale circolare è stata annullata per effetto della sentenza del Tar del Lazio n. 7813 del 07/07/2016 nella parte in cui consentiva all’inserimento negli accordi di separazione o divorzio di somme di denaro a titolo di assegni periodici o una tantum. Per effetto di tale sentenza, quindi, nessun tipo di assegno potrà essere incluso negli accordi di separazione o divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, come prevedeva già l’orientamento iniziale del Ministero dell’Interno espresso nella circolare n. 19 del 28/11/2014.

A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non  è competente  a fornire assistenza e consulenza  in merito ai suddetti  patti.


Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere  ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati  a redigere  l'atto  di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile devono prenotare l'appuntamento al seguente numero 0742/332235 o e-mail: demografico@comune.trevi.pg.it.

 

Documentazione  da presentare:

- Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e  modello di dichiarazione sostitutiva.

- Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, modello di dichiarazione sostitutiva e copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione  o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014.


Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per  confermarlo. L'ufficiale di stato civile comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi  a questo appuntamento  rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.


Costo

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso che va versato in contanti il giorno fissato per la stesura del primo atto (dichiarazione) presso il Servizio Tributi del Comune di Trevi che provvederà a rilasciare apposita ricevuta.

 

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi  modificare  consensualmente le condizioni  contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale.

Sarà necessario concordare un appuntamento.

Anche per la modifica è previsto il costo di 16 euro a titolo di diritto fisso

 

 

2) art. 6 l. 162/2014 - Convenzione di negoziazione assistita da uno o più  avvocati per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio

 

L'articolo 6 della legge 162/2014  prevede  anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita davanti ad avvocati nominati dai coniugi per le soluzioni  consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o  di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni  possono essere stipulate in presenza di figli minori  o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo  può contenere  patti di natura patrimoniale ( economici e finanziari) tra i coniugi.

Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad  avvocati di loro fiducia.

 

Competenza

L'Ufficio di stato civile   del Comune di  Trevi  è competente a ricevere la convenzione se:

-          è il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili

-          è il Comune che ha trascritto il matrimonio celebrato all'estero.

 

 Modalità di invio della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

L'invio all'Ufficio di Stato Civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno  prestato assistenza ai coniugi.

La circolare  n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha previsto l'invio della documentazione a cura di un solo avvocato che abbia assistito uno dei coniugi ed autenticato la sottoscrizione.
Uno degli avvocati che assistono le parti è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni (dalla data in cui l’avvocato ha avuto notizia del rilascio del nulla osta o dell’autorizzazione da parte della Procura della Repubblica), all’ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo5.
La trasmissione della convenzione potrà avvenire:

-          a mezzo PEC con invio alla casella istituzionale: comune.trevi@postacert.umbria.it in formato pdf.p7m con firma digitale attestante la conformità della copia digitale del documento all'originale cartaceo;

-          consegnata presso il servizio protocollo del Comune di Trevi;

-          inviata a mezzo raccomandata A.R.

Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione, riprodotta tramite scanner e accompagnata da una sua dichiarazione che attesti che tale copia è relativa all'originale cartaceo (usare  formato pdf  firmato  digitalmente). La convenzione di negoziazione assistita dovrà essere in copia autenticata dall'avvocato oppure un originale, provvista di Nulla Osta o Autorizzazione del Procuratore della Repubblica; munita di sottoscrizioni delle parti.

L'avvocato dovrà certificare l'autografia delle firme dei coniugi e dichiarare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Deve essere indicata la data dalla quale decorrono gli effetti degli accordi che deve corrispondere alla ''data certificata'' negli accordi stessi.

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.
In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministero dell'Interno del 9.12.2014.
Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Non è necessaria apposita istanza, ma se prodotta la stessa non sconta imposta di bollo (esenzione ai sensi dell’art. 19 L. 6.3.1987 n. 74); sarebbe invece opportuna una lettera di trasmissione sottoscritta di legali di parte.

E’ stato predisposto dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’ISTAT, il modulo standard per la trasmissione ai Comuni della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162.

3) Modifiche  delle condizioni di separazione  o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa  dei verbali di  separazione o in sentenze,  rivolgendosi,  per la negoziazione assistita, ad uno studio legale.

 

 

 Separazione e divorzio_Modello di dichiarazione sostitutiva

 Separazione e divorzio_Legge 162-2014