Convivenze di fatto e unioni civili


 

Convivenze di fatto e unioni civili

 

Normativa di riferimento

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. 21/05/2016 S.G. n. 118) riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (scarica la legge 76-2016).

 

L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:

• dal comma 1 al comma 35 sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso;

• dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le convivenze di fatto, riguardanti sia coppie omosessuali che eterosessuali.

 

Per le Unioni Civili:

[Fino all’11 febbraio 2017]

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144

• Decreto del Ministro dell’interno 28 luglio 2016 ( formulario)

• Parere del Consiglio di Stato n. 1352/2016 sullo schema di DPCM

• Circolare Ministero dell’interno n. 15 del 28 luglio 2016

[Dall’11 febbraio 2017]

• Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5 (stato civile)

• Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 7 (diritto internazionale privato)

[Dal 27 febbraio 2017]

• Decreto del Ministero dell’Interno che apporta modifiche al DM 27.2.2001

• Approvazione delle formule con modifiche al Decreto del 5.4.2002

 

Per le Convivenze di fatto:

• Circolare Ministero dell’interno n. 7 del 1° giugno 2016

 

Le persone interessate alla registrazione della convivenza di fatto o alla costituzione dell'unione civile nel comune di Trevi sono invitate a contattare l’ufficio dello stato civile via mail all’indirizzo: demografico@comune.trevi.pg.it o tramite telefono al n. 0742/332235.

 

La costituzione dell'unione civile potrà essere “celebrata” nelle medesime sale già adibite a matrimoni civili alle medesime tariffe in vigore (vedi le sale e le tariffe).

 

 

Convivenze di fatto

 

Le convivenze di fatto (art. 1, commi 36-65), possono riguardare sia coppie omosessuali sia eterosessuali. La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti.

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto deve essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Trevi, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario effettuare la variazione anagrafica della residenza.

Gli interessati non devono essere legati tra loro, né con altre persone, da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono compilare e sottoscrivere un modulo in cui dichiarano i requisiti sopra indicati (scarica il modulo); la dichiarazione deve essere sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti.

Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

 

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione  di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi entro 10 giorni dalla stipula.

Il contratto di convivenza si risolve per:

• accordo delle parti;

• recesso unilaterale;

• matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

• morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato

- Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

• in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;

• in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);

• minore età di uno dei conviventi;

• interdizione di una delle parti;

• condanna  di una delle parti  per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte

 

Per i cittadini Aire:

Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso presso l’Ufficio consolare competente per residenza. Presso lo stesso ufficio il cittadino italiano residente all’estero può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese. 

 

Cessazione convivenza di fatto:

La convivenza di fatto può terminare in seguito a dichiarazione (scarica il modulo) di cessazione dei legami affettivi di coppia da parte anche di uno solo dei componenti, o d’ufficio in caso di eventi oggettivi (matrimonio/unione civile dei conviventi tra loro o con altre persone; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione  (dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio). 

 

Come registrare la convivenza di fatto:

-       La dichiarazione può essere inoltrata:
personalmente da entrambi i conviventi all’ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico o su appuntamento. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché il modulo sia sottoscritto da entrambi gli interessati e sia allegata la fotocopia del documento d'identità del componente assente (orari e recapiti ufficio demografico).

-       via e-mail a: demografico@comune.trevi.pg.it o sportello@comune.trevi.pg.it

(si invita ad indicare nell'oggetto della e-mail “CONVIVENZA DI FATTO” e di utilizzare una sola delle caselle indicate)

-       tramite PEC: comune.trevi@postacert.umbria.it

-       via posta raccomandata al Servizio demografico del Comune di Trevi – Piazza Mazzini n. 21 – 06039 TREVI.

 

L'inoltro via e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale o qualificata di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

 Dichiarazione costituzione convivenza di fatto

 Dichiarazione cessazione convivenza di fatto

 

Alcune informazioni sui diritti e i poteri scaturenti la registrazione della convivenza di fatto:

Sono estese ai conviventi di fatto una serie di prerogative spettanti ai coniugi. Si tratta di diritti previsti dall'ordinamento penitenziario reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, la possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie. Le coppie di conviventi di fatto, inoltre, hanno la facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio Anagrafe del comune di residenza.

 

- Diritti

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

 

- Potere di rappresentanza

Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

• in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

• in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

 

- Diritti inerenti la casa

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.

 

- Diritti all’assegnazione della casa popolare

Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

 

- Impresa familiare

Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

 

- Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

E’ esteso  al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

 

- Risarcimento del danno

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.”

 

- Il diritto agli alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.
In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

  

Unioni civili

 

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

 

Requisiti per costituire un’unione civile:

• Essere dello stesso sesso

• Avere compiuto la maggiore età

• Essere di stato libero

• Non essere interdetti

• Insussistenza di rapporti di parentela, affinità e adozione ex art. 87 del codice civile

• Assenza di condanna per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o dell’unito civilmente con l’altra parte

 

L'iter procedurale si divide in 2 fasi:

• prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale (scarica il modulo);

• seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

 

Processo verbale:

Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna  parte dovrà dichiarare:

-       Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;

-       L’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;

-       Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

 

L’ufficiale dello stato civile dispone di 30 giorni di tempo per verificare l’esattezza delle dichiarazioni. Da tale data, o anche da data antecedente , se le verifiche sono completate prima e l’ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi allo stesso per costituire l’unione civile. Se l’ufficiale dello stato civile accerta l’insussistenza di presupposti o la sussistenza di una causa impeditiva, ne dà immediata comunicazione alle parti, e non procede alla costituzione dell’unione civile. La costituzione dell’unione civile deve avvenire nei 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.  

La costituzione dell’unione:

Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire Unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

-       Le parti possono dichiarare in sede di costituzione dell’unione civile di scegliere il regime della separazione dei beni. (Art. 70-octies, Dpr. 396/2000).

-       Le parti possono altresì dichiarare di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato. ( Art. 70-quaterdecies, Dpr. 396/2000)

-       scegliere un cognome comune, scelto fra  i  loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio. (Attenzione) La scelta, dopo l’approvazione del decreto legislativo n. 5/2017, ha solo un valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario. Non andrà annotata a margine dell’atto di nascita della parte interessata e anche la scheda anagrafica continuerà ad essere intestata al cognome posseduto prima dell’unione (art. 20, comma 3-bis, DPR 223/1989).

 

Chi ha contratto matrimonio o unione civile all’estero:

-       Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso, in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. ( Art 32-bis della legge 218/1995);

-       L’unione civile o altro istituto analogo, costituiti all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana (Art. 32-quinquies della legge 218/1995).

 

In caso di matrimonio contratto all’estero con persona dello stesso sesso o di unione civile o altro istituto analogo, la parte interessata, personalmente o per il tramite del Consolato di appartenenza, in caso di cittadini Aire, potrà richiedere la trascrizione dell’atto nei Registri delle Unioni Civili del proprio Comune di residenza o iscrizione Aire. Ovviamente l’atto da trascrivere dovrà essere tradotto e legalizzato a norma di legge.

 

 Modulo unione civile