TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
Il Comune provvede, tramite l'INPS, all'erogazione di assegni a famiglie con almeno tre figli minori che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore ISEE stabilito dalle vigenti normative. Per l'anno 2022 l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art. 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari a € 147,90. L’assegno al nucleo familiare viene erogato per tredici mensilità. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE e' pari a € 8.955,98. L'importo dell'assegno e del valore ISEE sono rideterminati ogni anno.
ATTENZIONE: a partire dal 1° marzo 2022 l'assegno nucleo familiare sarà assorbito dal nuovo assegno unico e universale per i figli a carico. Ciò significa che per l'anno 2022, l'assegno nucleo familiare è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
COME FARE
Il genitore cittadino italiano o comunitario o non comunitario ma titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, residente nel Comune di Trevi, con tre o più figli minori di anni 18 propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento, deve presentare domanda presso lo Sportello del cittadino, utilizzando il modulo predisposto dal Comune.
TERMINI
La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per cui è richiesta la prestazione.
NOTE
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica.
TEMPO NECESSARIO
L'INPS provvederà al pagamento con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il pagamento sarà effettuato dall'INPS con accredito in conto corrente bancario.
Domanda assegno nucleo familiare