Proroga validità titoli edilizi
Decreto c.d. “Cura Italia”:
La validità di permessi di costruire e Scia e di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni, in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, è stata estesa fino al 29 giugno 2022.
Questo in conseguenza del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (pubbl. GU Serie Generale n. 305 del 24/12/2021) che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sanitaria.
La proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza (portata ora al 31 marzo 2022), è prevista dal’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 c.d. ““Cura Italia” (come modificato ed integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020). Secondo il Decreto tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (art. 15 D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La proroga è automatica e quindi non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune) ed è generalizzata, cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi.
Aggiornamento Decreto c.d. Ucraina bis
Con Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, in Legge 20 maggio 2022, n. 51 (c.d. "Decreto Ucraina bis") è stato introdotto l'articolo 10-septies che prevede la proroga di un anno:
- dei termini di inizio e fine dei lavori dei permessi di costruire, nonchè dei termini delle S.C.I.A., autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purchè i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga;
- del termine di validità nonchè di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione o accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonchè i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al dicembre 2022. In questo caso la proroga non è automatica e quindi occorrono condizioni di operatività (comunicazione al Comune).
Il Responsabile dell’Area
Arch. Stefania Bettini