CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI MOROSI “INCOLPEVOLI”
Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente normativa i nuclei familiari morosi “incolpevoli”, ovvero coloro che versano in condizioni di morosità nel pagamento del canone di locazione a causa di problemi economici, che abbiano comportato una diminuzione dell’ISEE 2013 rispetto all’ISEE 2012.
Tali problemi intervenuti dopo la stipula del contratto di locazione, esclusivamente per una delle
seguenti motivazioni:
- licenziamento, escluso quello per giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla CCIA aperte da almeno 12 mesi;
- malattia grave o invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare che abbia comportato la necessità di far fronte a documentate spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza;
- decesso o trasferimento per separazione legale del componente il nucleo familiare unico percettore di reddito.
Le motivazioni sopra indicate devono essersi verificate nel corso del 2013, e comunque prima del 31.12.2013.
Gli interventi sono di due tipi e riguardano:
A) i locatari di immobili di proprietà privata e quelli di alloggi realizzati con contributo pubblico e destinati a canone concordato;
B) gli assegnatari di alloggi di ERS pubblica.
REQUISITI CONTRATTUALI DEI BENEFICIARI DELL’INTERVENTO SUB. A)
a) inquilini e proprietari privati, titolari di contratti di locazione regolarmente registrati prima del 30.06.2013 e relativi ad immobili ad uso residenziale;
b) nuclei familiari locatari, con contratto di locazione registrato prima del 30.06.2013, di alloggi realizzati con contributo pubblico dalle cooperative di abitazione, dalle imprese di costruzione, dall’ATER regionale e destinati alla locazione a canone concordato (art. 3, comma 2 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr.).
Tutti i locatari sopra indicati devono avere in corso una procedura di sfratto:
1) con intimazione notificata prima del 31.07.2014
2) per morosità maturata per almeno sei mensilità
3) dopo aver regolarmente pagato almeno le prime sei mensilità dopo la sottoscrizione del contratto
4) per morosità classificata come “incolpevole”.
Sono esclusi dal presente intervento i locatari di alloggi realizzati da operatori che hanno già beneficiato di intervento pubblico per sanare proprie situazioni di difficoltà economica e\o patrimoniale.
REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI DELL’ INTERVENTO SUB. A)
I nuclei familiari locatari devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:
A) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all’Unione Europea o di Paesi che non aderiscono all’Unione Europea, purchè in regola con le vigenti norme sull’immigrazione;
B) residenza o attività lavorativa nella Regione Umbria da almeno ventiquattro mesi consecutivi;
C) non titolarità della proprietà, della comproprietà, dell’usufrutto, dell’uso o di altro diritto di godimento su di un alloggio o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale.
Il richiedente che sottoscrive la domanda deve possedere tutti i requisiti sopra indicati, mentre gli altri componenti il nucleo familiare devono possedere solo il requisito di cui al punto c).
CONTENUTO DELL’INTERVENTO
Per far fronte alle situazioni di morosità incolpevole è prevista l’erogazione di incentivi e contributi, a condizione che il proprietario formuli rinuncia allo sfratto e stipuli, se necessario, un nuovo contratto di locazione con l’inquilino, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato).
Gli incentivi sono finalizzati a sanare parzialmente la morosità pregressa e a recuperare le eventuali spese legali sostenute dal proprietario per la procedura di sfratto.
INCENTIVI
Al proprietario è corrisposto, in un’unica soluzione, un incentivo pari al 50% dell’importo complessivo della morosità maturata dall’inquilino e attestata nel provvedimento di sfratto, fino ad un massimo di € 5.000,00, previa presentazione della copia, regolarmente registrata, del nuovo contratto di locazione a canone concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr.;
Inoltre, al proprietario è corrisposto un ulteriore incentivo, fino ad un massimo di € 1.000,00, quale recupero delle spese legali sostenute per la procedura di sfratto, previa presentazione di idonea certificazione attestante gli importi corrisposti. Tale incentivo è determinato in relazione alla collocazione dell’inquilino nelle fasce di priorità in graduatoria di cui al punto 7), e precisamente:
- € 1000,00 per i beneficiari collocati in fascia A);
- € 500,00 per i beneficiari collocati in fascia B);
- € 200,00 per i beneficiari collocati in fascia C).
Infine, qualora il nuovo contratto stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431\98 e succ. mod. ed integr. (canone concordato) e regolarmente registrato preveda un canone di locazione inferiore al valore medio stabilito per l’area omogenea in cui è ubicato l’alloggio, il proprietario ha diritto ad un ulteriore incentivo, pari a € 300,00.
CONTRIBUTO
Il contributo è determinato in € 200\mese.
Gli incentivi e i contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, costituito secondo le percentuali indicate in premessa, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
L’ATER regionale emana un apposito avviso pubblico, a livello regionale, rivolto agli inquilini, che ha una vigenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione.
La domanda deve essere compilata sul modello approvato dalla Regione, reperibile nei seguenti siti Internet:
www.casa.regione.umbria.it
www.ater.umbria.it
e trasmessa via PEC, per raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano presso una delle unità operative dell’ATER regionale
B) NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI ERS PUBBLICA
L’intervento riguarda i nuclei familiari assegnatari di alloggi ERS pubblica che presentano una condizione di morosità “incolpevole” (secondo la definizione indicata al punto 1) da almeno sei mesi alla data del 31.07.2014, relativa al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri condominiali.
I beneficiari sono individuati dall’ATER regionale tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 40, comma 5 della L.R. 23\03 e succ. mod. ed integr., con un ordine stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) stato di grave malattia di uno o più componenti il nucleo familiare;
b) morosità maturata da più vecchia data rispetto al 31.07.2014.
Il contributo è destinato a sanare l’85% della morosità pregressa, al fine di proseguire nel rapporto locativo in essere, fino ad un massimo di € 5.000,00.
Tutti i nuclei familiari potenzialmente beneficiari dei contributi vengono segnalati ai Comuni di competenza per la verifica delle condizioni di difficoltà economico-sociale e per accertare che il nucleo familiare non usufruisca di altri contributi pubblici a sostegno della locazione.
Al termine dell’intervento l’ATER regionale trasmette alla Regione una dettagliata relazione con l’elenco dei beneficiari interessati, dell’importo complessivo da utilizzare e di quello relativo ad ogni soggetto.
Bando ATER
Modulo di domanda